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Art. 267
Tradimento nelle relazioni diplomatiche 1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione,1 chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero, chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2 3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449). |