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Art. 274
Spionaggio militare 1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). |