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Art. 293
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete 1Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.1 2La complicità è punibile. 3L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.2 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579 6813). |