|
Art. 30
8. Querela della parte lesa. Diritto di querela 1Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito. 2Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all’autorità di protezione degli adulti.1 3La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento.2 4Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti. 5Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva. 1 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 14 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |