|
Art. 303
Denuncia mendace 1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |