|
Art. 317bis
Atti non punibili 1Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l’articolo 17 della legge federale del 25 settembre 20152 sulle attività informative (LAIn) o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l’articolo 18 LAIn.3 2Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un’inchiesta mascherata o agisca su mandato dell’autorità competente secondo l’articolo 17 o 18 LAIn.4 3Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20115 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.6 1 Introdotto dall’art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata (RU 2004 1409; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). |