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Art. 322bis
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 32, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa. 1 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449). |