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Art. 322decies
4. Disposizioni comuni 1Non sono indebiti vantaggi:
2Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). |