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Art. 34
1. Pena pecuniaria. Commisurazione 1Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.1 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. 2Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.2 3Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera. 4Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |
