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Art. 349a
1. Protezione dei dati personali a. Basi legali Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell’articolo 7 della legge del 28 settembre 20182 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) oppure se:
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |