1Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero.
2Nel casellario si iscrivono:
- a.
- le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
- b.
- le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
- c.
- le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pronunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione secondo il presente Codice;
- d.
- i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
3Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è:
- a.
- una privazione della libertà (art. 25 DPMin1);
- b.
- un collocamento (art. 15 DPMin);
- c.
- un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o
- d.
- unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).2
- 3bisLe sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).3
4Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.4
1 RS311.1
2 Introdotto dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
4 Originario cpv. 3.