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Art. 371
Estratto per privati1 1Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellʼestratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM2 o secondo lʼarticolo 16a DPMin3.4 2Le sentenze pronunciate per reati commessi nell’adolescenza sono riportate nell’estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l’interessato è stato condannato in età adulta. 3Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369 capoversi 1‒5 e 6.5 3bisLe sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.6 4Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369 capoversi 1‒5 e 6.7 4bisLe sentenze che contengono l’espulsione figurano nell’estratto finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nei capoversi 3 o 4 determina la durata durante la quale la sentenza figura nell’estratto.8 5Scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4bis, la sentenza viene riportata nell’estratto se quest’ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.9 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). |