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Art. 379
Stabilimenti privati 1I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l’autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59–61 e 63. 2I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. |