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Art. 380
Spese 1Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni. 2Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
3I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del LF del 17 mar. 2017 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |