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Art. 387
2. Disposizioni completive del Consiglio federale 1Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:
1bisRiguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l’organizzazione interna.1 2Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino. 3Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati. 4Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
5Le disposizioni cantonali d’attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d’esecuzione e per l’esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all’approvazione della Confederazione. 1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807). |