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Art. 58
Esecuzione 2Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59–61 devono essere separate dai penitenziari. 1 Abrogato dall’all. 1 n. II 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |
