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Art. 62
Liberazione condizionale 1L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà. 2Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61. 3Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 4Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:
5Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni. 6Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere. |