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Art. 62b
Liberazione definitiva 1Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente. 2L’autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale. 3Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita. |