|
Art. 9
4. Condizioni personali 1Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare. 2Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 20031 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin.2 1 RS 311.1 |