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Art. 90
3. Esecuzione di misure 1Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:
2All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo. 2bisLe misure di cui agli articoli 59–61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.1 3Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81–83 si applicano per analogia. 4Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori. 4bisAl trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l’articolo 75a.2 4terDurante l’internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.3 5Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85. 1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). |