Art.179septies211
Abuso di impianti di telecomunicazioni Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa. 211Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297). |