Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 264
Genocidio Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. |