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Art. 144bis
Danneggiamento di dati 1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio. 2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni. |