Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 162
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l’obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |