Art. 168
Corruzione nell’esecuzione forzata 1 Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chiunque concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi. |