Art. 187
1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. 3. Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventʼanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o unʼunione domestica registrata, lʼautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.226 4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore. 5.227 ... 6.228 ... 226 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). 227Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 11351139). 228Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 11351139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609). |