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Art. 275313
3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. Attentati contro l’ordine costituzionale Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione314 o di un Cantone315, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 313Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). 314RS 101 315RS 131.211/.235 |