Art.321ter383
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni 1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1. 3 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. 4 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto o per evitare danni. 5 Rimangono salve le disposizioni dell’articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio. 383 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297). |