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Art. 327421
Violazione dell’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali Chiunque, intenzionalmente, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 697jcapoversi 1–4 o all’articolo 790a capoversi 1–4 del Codice delle obbligazioni (CO)422 di annunciare l’avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali, è punito con la multa. 421Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275). 422 RS 220 |