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Art. 328
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione 1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione, chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni, è punito con la multa. 2. Le contraffazioni sono confiscate.426 426Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1; FF 1949 613). |