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Art. 171bis
Revoca del fallimento 1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF195), l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. 2 Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato. |