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Art. 225
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi 1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa. |