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Art. 264g
d. Metodi di guerra vietati 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno. |