|
Art. 106
Multa 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. 2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. 3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. 4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. 5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2–5. |