Art. 139
Furto 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere182 se fa mestiere del furto. 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se183 ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa, o per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. 4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. 182 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. 183 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |