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Art. 195239
3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
239 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761). |