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Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (Stato 22 novembre 2022)
Art. 21
Errore sull’illiceità
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.