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Art. 246
Falsificazione di marche ufficiali Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,267 chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 267 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |