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Art. 247
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l’alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |