Art. 264a
Crimini contro l’umanità a. Omicidio intenzionale b. Sterminio c. Riduzione in schiavitù d. Sequestro di persona e. Sparizione forzata di persone f. Tortura g. Lesione dell’autodetermi- nazione sessuale h. Deportazione o trasferimento forzato i. Persecuzione e apartheid j. Altri atti inumani 1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. 2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno. |