|
Art. 264f
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato 1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno. |