|
Art. 349d444
d. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
2 In deroga al capoverso 1 lettera b, i dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico:
3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2. 444 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |