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Art. 349e445
e. Comunicazione di dati personali a un destinatario domiciliato in uno Stato terzo 1 Se i dati personali non possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d’urgenza, l’autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se:
2 Al momento della comunicazione dei dati, l’autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati. 3 L’autorità competente informa senza indugio l’autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato. 4 Se è un’autorità federale, l’autorità competente informa l’Incaricato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1. 5 L’autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità. 445 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |