Art. 351
b. Compiti 1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure. 2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto. 3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti. 4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso. |