Art. 352
c. Protezione dei dati 1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981455 sull’assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. 2 La legge federale del 19 giugno 1992456 sulla protezione dei dati regge lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi. 3 L’Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati. |