Art. 371
Estratto per privati 1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellʼestratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50bCPM561 o secondo lʼarticolo 16a DPMin562.563 2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell’adolescenza sono riportate nell’estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l’interessato è stato condannato in età adulta. 3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369 capoversi 1‒5 e 6.564 3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.565 4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369 capoversi 1‒5 e 6.566 4bis Le sentenze che contengono l’espulsione figurano nell’estratto finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nei capoversi 3 o 4 determina la durata durante la quale la sentenza figura nell’estratto.567 5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4bis, la sentenza viene riportata nell’estratto se quest’ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.568 563 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). 564 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 565 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). 566 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 567 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 568 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). |