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Art. 374
Diritto di disposizione 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. 2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.576 3 Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’articolo 73. 4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004577 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.578 576 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587). 578 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). |