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Art. 375
3. Lavoro di pubblica utilità 1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità. 2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. 3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. BGE
102 IB 252 () from 9. April 1976
Regeste: Art. 69, 375 StGB. Diese Normen sind hinsichtlich der Anrechnung auf die Freiheitsstrafe sinngemäss auch auf die Auslieferungshaft anzuwenden, die ein im Ausland zum Vollzug eines rechtskräftigen inländischen Strafurteils verhafteter Täter erstanden hat. |