Art. 377
5. Penitenziari e istituzioni. Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. 2 Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
3 I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure. 4 Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice. 5 Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale. |