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Art. 67b93
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate 1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo. 2 Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:
3 Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore. 4 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto. 5 Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo. 93 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). BGE
137 IV 72 (6B_632/2010) from 24. Februar 2011
Regeste: Fahrverbot (Art. 67b StGB); Anwendungsbereich. Art. 67b StGB betreffend Fahrverbot ist auf SVG-Widerhandlungen nicht anwendbar (E. 2). |